La luna di pomeriggio nessuno la guarda, ed è quello il momento in cui avrebbe più bisogno
del nostro interessamento, dato che la sua esistenza è ancora in forse. Italo Calvino, da "Palomar"
L'Associazione Culturale "Luna di pomeriggio" è nata formalmente il 20 gennaio 2008
dall'iniziativa di quattro soci fondatori.
Di seguito viene riportato lo Statuto ufficiale dell'Associazione, depositato presso l'Ufficio del Registro dell'Agenzia
delle Entrate di Verona, e modificato in seguito all'Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2011.
Articolo 1. Costituzione, sede e durata
1. E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Luna di pomeriggio" (di seguito semplicemente "Associazione"), in forma di
Associazione non riconosciuta.
2. La sede sociale è a Limana (BL), in via Valpiana, 9. La variazione della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata è a tempo indeterminato.
Articolo 2. Statuto
1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della legge numero 383/2000, della legislazione regionale
in materia e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.
Articolo 3. Modifiche allo Statuto
1. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria da adottarsi, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno
i due terzi degli associati; in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.
Articolo 4. Finalità ed attività
1. L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di carattere culturale, ed opera senza discriminazione di sesso, di razza,
di lingua, di nazionalità, di religione, di opinioni pubbliche e di condizioni economiche e sociali.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'Associazione intende ideare, organizzare e realizzare eventi, iniziative e progetti di carattere culturale, allo scopo di promuovere la diffusione
delle discipline artistiche e di contribuire alla divulgazione delle conoscenze scientifiche, attraverso interventi multidisciplinari.
L'Associazione intende proporsi come luogo di incontro e punto di riferimento per le persone che condividono gli interessi culturali citati,
al fine di facilitare la reciproca conoscenza e la collaborazione fra persone, enti ed associazioni.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, l'Associazione si propone di:
a) organizzare eventi culturali quali la presentazione di libri, reading, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, iniziative musicali,
mostre d'arte, corsi su argomenti di carattere culturale, iniziative e progetti legati alla lettura e alla scrittura creativa, e, più in generale,
manifestazioni o eventi pubblici di genere artistico, scientifico o di altra natura culturale;
b) proporre eventi e iniziative pubbliche di carattere multidisciplinare che avvicinino tra di loro la prospettiva scientifica e quella artistica,
allo scopo di favorire la diffusione della scienza e dell'arte, riducendo le barriere disciplinari esistenti;
c) sviluppare progetti di studio e di approfondimento su tematiche di carattere socio-culturale, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su
argomenti altrimenti sottovalutati;
d) diffondere tematiche di interesse istituzionale presso particolari fasce di pubblico, ad esempio bambini, ragazzi o anziani, attraverso iniziative
progettate specificamente per coinvolgere tali destinatari. L'Associazione può gestire un sito internet istituzionale e un notiziario sociale,
con l'obiettivo di diffondere le informazioni di carattere sociale e le attività e i progetti condotti dall'Associazione stessa.
L'Associazione può avvalersi, per il conseguimento delle finalità sociali, di contatti e collaborazioni con altri enti, associazioni,
pubbliche amministrazioni e privati cittadini esterni all'Associazione stessa.
5. Oltre alle attività principali, l'Associazione può svolgere attività complementari che, seppure non specificamente rientranti nell'oggetto sociale,
saranno ritenute dal Consiglio Direttivo utili o necessarie per il buon andamento dell'Associazione.
Articolo 5. Ammissione dei Soci
1. Il numero dei Soci è illimitato. Sono previste le seguenti tipologie di Soci: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Onorari.
I Soci Fondatori, cioè coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione, sono completamente equiparati nei diritti e nei doveri
ai Soci Ordinari. Sono Soci Onorari quelle personalità che l'Associazione si ritiene onorata di annoverare tra i propri Soci, per meriti speciali
o servizi resi all'Associazione o per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della
quota. Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione, come Soci Ordinari, tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi, accettino il presente
Statuto, le deliberazioni degli organi Sociali e gli eventuali regolamenti interni.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del Socio.
In ogni caso, il diniego dovrà essere motivato e potrà essere causa della mancata ammissione dell'aspirante Socio.
3. All'atto dell'ammissione il Socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale, nella misura e nei termini stabiliti
dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile.
4. Il richiedente acquisirà la qualifica di Socio al momento del rilascio della tessera sociale (oppure al momento della iscrizione nel Libro dei Soci).
Articolo 6. Adesione dei Soci
1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
2. I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione, e di prendere parte alla gestione dell'Associazione attraverso
l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Tutti i Soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
3. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa.
4. I Soci si impegnano per il raggiungimento degli scopi statutari, prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Essi possono essere
rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.
5. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti e assimilati, e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo ai propri associati. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato
dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 7. Recesso, decadenza ed esclusione
1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto la volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla data
della richiesta, se accettata dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci che non avranno effettuato il versamento della quota entro la data indicata dall'Assemblea, si considerano decaduti.
3. Il Socio può essere escluso dall'Associazione per ripetute violazioni delle norme dello Statuto, nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo
per il corretto raggiungimento degli scopi Sociali, oppure quando in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all'Associazione.
Le esclusioni vengono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e successivamente ratificate dall'Assemblea.
4. I Soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.
5. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
6. La notifica scritta del provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni che hanno indotto l'organo competente a deliberare l'esclusione.
7. I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione della quota associativa,
né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
Articolo 8. Organi
1. Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Articolo 9. Composizione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vicepresidente. in assenza anche di quest'ultimo,
verrà eletto un "presidente di Assemblea" temporaneo.
Articolo 10. Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente, e su delibera del Consiglio Direttivo, di norma presso la
sede sociale.
2. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere spedita a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, all'indirizzo
risultante dal libro dei Soci (o all'indirizzo di posta elettronica) e dovrà pervenire ai destinatari almeno dieci giorni prima della data
della riunione. L'Assemblea potrà essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritenga
necessario. La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda
convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea potrà essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.
Articolo 11. Validità delle Assemblee
1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con le maggioranze di cui all'art. 3 del presente Statuto; delibera lo scioglimento
e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con le maggioranze di cui all'art. 19 del presente Statuto.
2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione
l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci intervenuti in proprio o per delega. ogni Socio potrà essere portatore di non più
di due deleghe. Le delibere adottate sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando
l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario-Tesoriere. in caso di assenza del Segretario, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i Soci presenti.
5. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa
annuale.
6. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto.
Articolo 12. Oggetto delle delibere assembleari
1. L'Assemblea:
a) delibera sulle linee generali del programma di attività dell'Associazione;
b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
c) decide l'entità della quota associativa e il termine per il pagamento della stessa;
d) decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo(prima dell'elezione, l'Assemblea deve stabilire il numero dei Consiglieri da eleggere.
Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche stabilite. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior
numero di preferenze. In caso di parità, si procederà per ballottaggio);
e) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche Sociali alla scadenza del loro mandato;
f) elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni;
g) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
h) approva eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
i) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
l) delibera sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in
liquidazione e la nomina del liquidatore.
Articolo 13. Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove che restano in carica due anni.
2. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere.
Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario Tesoriere scadono con quelle del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.
3. In caso di dimissioni o cessazione di un Consigliere, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria
con il primo dei non eletti; qualora ciò non fosse possibile, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione provvisoria nel corso
della successiva Assemblea dei Soci. Nel caso in cui il Consigliere cessato rivestisse anche una delle tre cariche sopra citate, il Consiglio Direttivo
provvede a riassegnarla nel suo interno, dopo avere nominato il nuovo Consigliere provvisorio. Il nuovo Consigliere resta in carica fino alla scadenza
naturale del Consiglio Direttivo. Qualora, in seguito a dimissioni o cessazioni di Consiglieri, il Consiglio Direttivo si trovasse costituito da meno
di 5 componenti, dovrà essere convocata una Assemblea per eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.
4. Al Consiglio Direttivo compete:
a) l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
b) l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
c) la costituzione di appositi gruppi di lavoro per la gestione dei diversi settori organizzativi ed operativi dell'Associazione;
d) la formulazione dei regolamenti interni dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione
sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
valide se alla riunione prendono parte i due terzi dei Consiglieri.
7. I verbali del Consiglio Direttivo, sottoscritti dal presidente e dal Segretario-Tesoriere devono essere messi a disposizione dei Soci che ne fanno
richiesta. In caso di assenza del Segretario-Tesoriere, il compito di verbalizzazione sarà assunto dal più anziano di età dei
Consiglieri.
Articolo 14. Il Presidente e il Vicepresidente
1. Il presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati
dell'Assemblea dei Soci.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, fa in modo che le finalità della Associazione vengano perseguite e che i
deliberati dell'Assemblea dei Soci vengano eseguiti, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte
alla Associazione.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon
andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la
necessità. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.
5. Cura, con il Segretario Tesoriere, la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo
e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
6. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
7. In caso di dimissioni, revoca o indisponibilità del Presidente, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del
mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 15. Il Segretario Tesoriere
1. Il Segretario Tesoriere è responsabile dell'amministrazione delle risorse messe a disposizione per le attività dell'Associazione.
è tenuto ad aggiornare il Presidente e i Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto; è
suo compito custodire e mantenere aggiornato il Registro delle entrate e delle uscite e redigere annualmente il bilancio preventivo e il bilancio
consuntivo dell'Associazione.
2. Il Segretario Tesoriere verbalizza inoltre le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e nelle riunioni del Consiglio Direttivo e custodisce il
Registro dei Verbali dell'Associazione. è inoltre il responsabile del Registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle
iscrizioni, delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote Sociali.
Articolo 16. Risorse economiche
1. Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento dell'Associazione sono costituite da:
a) versamenti effettuati dai Soci fondatori originari;
b) quote associative;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi di enti o istituzioni pubblici;
e) erogazioni liberali dei Soci o dei terzi;
f) redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
i) ogni altra entrata ammessa dalla legge 383/2000.
2. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore
di altre Associazioni che, per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali.
Articolo 17. Rendiconto economico finanziario
1. L'anno sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio consuntivo e un bilancio
preventivo, che devono essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei Soci, almeno venti giorni prima della data fissata
per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene
le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.
Articolo 18. Convenzioni
1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata
dal Presidente e viene eseguita sulla base delle modalità di attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo. La copia di ogni convenzione è
custodita presso la sede dell'Associazione.
2. Nel caso di svolgimento di attività mediante convenzioni, l'Associazione dovrà assicurare i propri aderenti che prestano tale
attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
Articolo 19. Scioglimento
1. In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, dopo la liquidazione, a finalità di utilità sociale.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con la presenza di almeno i tre quarti degli associati.
Articolo 20. Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.